L’art. 57 del D. lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 del della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha stabilito che ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).
Il C.U.G.:
- avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica e opererà in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità contribuendo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità , di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;Â
- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.Â
- Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data
Istituzione del CUG
Costituzione CUGÂ
Avvio procedura CUG
Interpello OO.SS.
Interpello dei dipendenti
Pagina aggiornata il 19/07/2023